Art. 23
Responsabilità degli agenti finanziari
In vigore dal 30 set 2013
Responsabilità degli agenti finanziari
1. Gli articoli da 16 a 25 fanno salva l’eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’Unione o degli Stati membri.
2. L’ordinatore e il contabile sono responsabili sotto il profilo disciplinare e patrimoniale conformemente allo statuto dei funzionari. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’organismo di PPP o dei suoi membri, sono adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente, in particolare l’OLAF.
3. L’istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie istituita dalla Commissione o alla quale la Commissione partecipa conformemente all’articolo 73, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, esercita nei confronti dell’organismo di PPP le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione, tranne se il consiglio di amministrazione decide di istituire un’istanza specializzata, indipendente a livello funzionale, o di partecipare a un’istanza comune creata da vari organismi. Per i casi presentati dagli organismi di PPP, l’istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie istituita dalla Commissione o alla quale la Commissione partecipa comprende un membro del personale di un organismo di PPP.
Sulla base del parere dell’istanza di cui al primo comma, il direttore decide l’avvio di un procedimento volto ad accertare la responsabilità disciplinare o volto ad accertare una responsabilità del risarcimento del danno. Se l’istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all’ordinatore una relazione accompagnata da raccomandazioni. Se il parere chiama in causa il direttore, l’istanza lo trasmette al comitato di direzione e al revisore interno della Commissione. Il direttore fa riferimento, in forma anonima, ai pareri dell’istanza nella sua relazione di cui all’ e indica le misure adottate per darvi seguito.
4. Ogni membro del personale può essere chiamato a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall’organismo di PPP per colpa personale grave da lui commessa nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni. La decisione motivata viene presa dall’autorità che ha il potere di nomina, previo adempimento delle formalità prescritte in materia disciplinare dalla legislazione in vigore.
Storico versioni
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