Art. 21 · Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Art. 21

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

In vigore dal 30 set 2013
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione 1.   Se un funzionario partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene irregolare o contraria ai principi della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che vincolano i funzionari una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta da un superiore, ne informa per iscritto il direttore, che risponde per iscritto. In caso d’inerzia del direttore o qualora egli confermi la decisione o l’istruzione iniziale e il funzionario consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il funzionario ne informa l’istanza pertinente di cui all’, paragrafo 3. L’istanza di cui all’, paragrafo 3 informa immediatamente il consiglio di amministrazione. 2.   In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’organismo di PPP o dei suoi membri, il funzionario informa le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono a revisione contabile la gestione finanziaria dell’organismo di PPP prevedono, per il revisore esterno, l’obbligo di informare l’ordinatore in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell’organismo di PPP o dei suoi membri.
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