Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 30 set 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: —   «consiglio di amministrazione»: l’organo decisionale principale a livello interno in materie finanziarie e di bilancio dell’organismo di PPP, indipendentemente dalla sua denominazione nell’atto costitutivo, —   «direttore»: la persona incaricata di eseguire le decisioni del consiglio di amministrazione nonché il bilancio dell’organismo di PPP in qualità di ordinatore, indipendentemente dalla sua denominazione nell’atto costitutivo, —   «membro»: un membro dell’organismo di PPP conformemente all’atto costitutivo, —   «atto costitutivo»: l’atto di diritto dell’Unione che disciplina gli aspetti essenziali relativi alla creazione e al funzionamento dell’organismo di PPP, —   «bilancio dell’organismo di PPP»: lo strumento che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l’organismo di PPP.
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