Art. 17 · Poteri e funzioni dell’ordinatore

Art. 17

Poteri e funzioni dell’ordinatore

In vigore dal 30 set 2013
Poteri e funzioni dell’ordinatore 1.   Il bilancio dell’organismo di PPP è eseguito dal direttore nei servizi posti sotto la sua autorità. 2.   Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati, mediante contratto, a entità o organismi esterni di diritto privato compiti preparatori o accessori che non comportano attribuzioni di servizio pubblico né l’esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale. 3.   Il direttore pone in atto, conformemente alle norme minime stabilite dal consiglio di amministrazione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi di controllo interno adeguati all’esecuzione dei compiti del direttore. L’istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un’analisi dei rischi che tiene conto del loro rapporto costo/efficacia. Il direttore può introdurre, nell’ambito dei suoi servizi, una funzione di perizia tecnica e di consulenza per assisterlo nel controllo dei rischi connessi alle sue attività. 4.   L’ordinatore conserva i documenti giustificativi relativi alle operazioni eseguite per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della decisione di discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio dell’Unione per l’esercizio interessato. I dati personali contenuti nei documenti giustificativi vanno cancellati, se possibile, quando tali dati non sono necessari ai fini del controllo o della revisione contabile. In ogni caso, per quanto riguarda la conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni, si applicano le disposizioni dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.
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