Art. 16 · Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria

Art. 16

Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria

In vigore dal 30 set 2013
Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria 1.   Le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore, che esegue il bilancio in entrate e in spese dell’organismo di PPP conformemente al regolamento finanziario di detto organismo e al principio della sana gestione finanziaria, sotto la sua responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati. L’ordinatore è incaricato di garantirne la legittimità e la regolarità. A prescindere dalle responsabilità dell’ordinatore in merito alla prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità, l’organismo di PPP partecipa alle attività di prevenzione delle frodi dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). 2.   Il direttore può delegare i poteri d’esecuzione del bilancio al personale dell’organismo di PPP soggetto allo statuto, ove si applichi al personale dell’organismo di PPP, alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario dell’organismo di PPP adottato dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.
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