Art. 15 · Formazione del bilancio

Art. 15

Formazione del bilancio

In vigore dal 30 set 2013
Formazione del bilancio 1.   Il bilancio dell’organismo di PPP e la tabella dell’organico, compreso il numero di posti permanenti e temporanei, per gruppo di funzioni e per grado, completato dal numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti tempo pieno, sono adottati dal consiglio di amministrazione conformemente all’atto costitutivo dell’organismo di PPP. La regolamentazione finanziaria dell’organismo di PPP può prevedere disposizioni dettagliate. Qualsiasi modifica del bilancio dell’organismo di PPP, nonché della tabella dell’organico, è oggetto di un bilancio rettificativo dell’organismo di PPP adottato conformemente alla procedura utilizzata per il suo bilancio iniziale. Il bilancio dell’organismo di PPP e, se del caso, i bilanci rettificativi dello stesso, sono adeguati per tenere conto dell’importo del contributo dell’Unione quale iscritto nel bilancio dell’Unione. 2.   Il bilancio dell’organismo di PPP comporta uno stato delle entrate e uno stato delle spese. 3.   Il bilancio dell’organismo di PPP presenta: a) nello stato delle entrate: i) le previsioni di entrate dell’organismo di PPP per l’esercizio interessato («anno n»); ii) le entrate previste dell’esercizio precedente e le entrate dell’esercizio n-2; iii) gli opportuni commenti per ogni linea di entrata; b) nello stato delle spese: i) gli stanziamenti d’impegno e di pagamento per l’anno n; ii) gli stanziamenti d’impegno e di pagamento per l’esercizio precedente, nonché le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell’esercizio n-2, queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio dell’organismo di PPP dell’anno n; iii) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti; iv) gli opportuni commenti per ciascuna suddivisione. 4.   La tabella dell’organico riporta accanto al numero di posti autorizzati a titolo dell’esercizio il numero di posti autorizzati per l’esercizio precedente, nonché il numero di posti realmente coperti. Le stesse informazioni sono fornite per il personale contrattuale e gli esperti nazionali distaccati.
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