Art. 14 · Stato di previsione delle entrate e delle spese

Art. 14

Stato di previsione delle entrate e delle spese

In vigore dal 30 set 2013
Stato di previsione delle entrate e delle spese 1.   Entro il 31 gennaio dell’anno che precede quello dell’esecuzione del suo bilancio, l’organismo di PPP trasmette alla Commissione e agli altri membri un progetto di stato di previsione delle proprie entrate e spese e gli orientamenti generali che le giustificano, unitamente al suo progetto di programma di lavoro di cui all’, paragrafo 4. 2.   Lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’organismo di PPP comprende: a) una stima del numero di posti permanenti e temporanei, per gruppo di funzioni e per grado, nonché degli agenti contrattuali e degli esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti tempo pieno, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio; b) in caso di variazione dell’organico, la giustificazione motivata della richiesta di nuovi posti; c) una previsione trimestrale di tesoreria dei pagamenti e delle riscossioni; d) informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi precedentemente fissati per le varie attività; e) gli obiettivi stabiliti per l’esercizio cui si riferisce lo stato di previsione, con l’indicazione delle eventuali esigenze specifiche di bilancio destinate alla realizzazione di tali obiettivi; f) i costi amministrativi e il bilancio eseguito dell’organismo di PPP nel corso dell’esercizio precedente; g) l’importo dei contributi finanziari dei membri e il valore dei contributi in natura dei membri diversi dall’Unione; h) informazioni sugli stanziamenti inutilizzati che sono iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese per esercizio, conformemente all’, paragrafo 5.
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