Art. 5
Verifica e raccolta obbligatoria
In vigore dal 24 set 2013
Verifica e raccolta obbligatoria
Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi la facoltà della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un soggetto segnalante non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione definiti nell’allegato II.
Storico versioni
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