Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 24 set 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento: 1. il termine «soggetti segnalanti» ha lo stesso significato di «soggetti dichiaranti» di cui all’ del regolamento (CE) n. 2533/98; residente ha il significato stabilito nella medesima norma; 2. per «famiglie» si intendono il settore delle famiglie e il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 e S.15 insieme) come definiti nel Sistema europeo dei conti rivisto (di seguito «SEC 2010») stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013; 3. per «società non finanziarie» si intende il settore delle società non finanziarie (S.11) come definito nel SEC 2010; 4. «istituzione finanziaria monetaria» ha il significato di cui all’ del regolamento (UE) n. /2013 della Banca centrale 1071europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (ECB/2013/33) (5); 5. per «statistiche sui tassi di interesse delle IFM» si intendono le statistiche relative ai tassi di interesse applicati dalle IFM residenti, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie residenti negli Stati membri dell’area dell’euro e ai prestiti erogati a loro favore, entrambi denominati in euro; le «statistiche sui tassi di interesse delle IFM» comprendono gli importi corrispondenti di depositi e prestiti denominati in euro, nonché i volumi delle nuove operazioni di prestiti rinegoziati; 6. «fondi comuni monetari (FCM)» ha il significato stabilito dall' del regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea (ECB/2008/32) (6); 7. per «operatori soggetti ad obblighi di segnalazione statistica» si intendono le IFM residenti, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, che ricevono depositi e/o erogano prestiti, entrambi denominati in euro, da/a famiglie e/o società non finanziarie residenti negli Stati membri dell’area dell’euro; 8. per «ente nella coda» si intende a una IFM di piccole dimensioni, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, cui è stata concessa una deroga ai sensi dell'.
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