Art. 9 · Deroghe

Art. 9

Deroghe

In vigore dal 24 set 2013
Deroghe 1.   Possono essere concesse deroghe a IFM di piccole dimensioni, come segue: a) Le BCN possono concedere deroghe alle piccole IFM, purché il loro apporto complessivo al bilancio nazionale delle IFM in termini di consistenze non superi il 5 %; b) con riferimento agli enti creditizi, le deroghe di cui al punto a) hanno l’effetto di ridurre gli obblighi di segnalazione statistica a quelli cui tali deroghe si applichino, fatti salvi gli obblighi relativi al calcolo delle riserve minime, come stabiliti nell’allegato III; c) con riferimento alle piccole IFM, laddove si applichi una deroga di cui al punto a) le BCN continuano, come minimo, a raccogliere dati relativi al bilancio complessivo almeno con frequenza annuale, in maniera tale che l’apporto complessivo al bilancio nazionale delle IFM degli enti nella coda possa essere monitorato; d) fatto salvo il punto a), le BCN possono concedere deroghe agli enti creditizi che non beneficiano del regime stabilito ai punti a) e b) con l’effetto di ridurre i loro obblighi di segnalazione a quelli stabiliti nella parte 6 dell’allegato I, purché il loro apporto complessivo al bilancio nazionale delle IFM in termini di consistenze non superi né il 10 % del bilancio nazionale delle IFM, né del bilancio delle IFM dell’area dell’euro; e) le BCN si accertano per tempo che le condizioni stabilite dai punti a) e d) siano soddisfatte ai fini della concessione o della revoca, se del caso, di eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio di ogni anno; f) le IFM di piccole dimensioni hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione statistica integrale. 2.   Le BCN possono concedere deroghe ai FCM, come segue: a) Le BCN possono concedere deroghe ai fondi comuni monetari dagli obblighi di segnalazione statistica stabiliti all’, paragrafo 1, purché i FCM segnalino al loro posto i dati di bilancio conformemente a quanto previsto dall’ 1073del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/38), subordinatamente al rispetto dei seguenti obblighi, i) i fondi comuni monetari segnalano tali dati su base mensile conformemente al «metodo combinato» stabilito nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) e agli obblighi di tempestività stabiliti dall’; ii) i fondi comuni monetari segnalano i dati sulle consistenze di fine mese sulle quote/partecipazioni in fondi comuni monetari conformemente agli obblighi di tempestività stabiliti dall’, paragrafo 2; b) Le BCN possono concedere deroghe ai fondi comuni monetari dai seguenti obblighi di segnalazione statistica: i) obbligo di indicare le posizioni totali per: 1) depositi e prestiti concessi alle banche centrali e agli istituti di deposito; 2) depositi e prestiti concessi a tutti i settori di contropartita fatta eccezione per il settore delle società non finanziarie disaggregati in relazione alla scadenza originaria; 3) depositi e prestiti transfrontalieri all’interno dell’area dell’euro disaggregati per settore; ii) obbligo di indicare gli interessi totali maturati per prestiti e depositi; iii) obbligo di indicare passività e attività nei confronti dei settori delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione separatamente; iv) obbligo di fornire informazioni sulle posizioni infra-gruppo. prestiti e depositi; c) Le BCN possono concedere delle deroghe nei confronti di obblighi di segnalazione statistica riguardanti la residenza dei detentori di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari: i) laddove le quote/partecipazioni in FCM siano emesse per la prima volta o qualora sviluppi di mercato richiedano un cambiamento di opzione o di combinazione di opzioni, come definito nella sezione 5.7 b) della parte 2 dell’allegato I, le BCN possono concedere deroghe per un anno rispetto agli obblighi di segnalazione statistica stabiliti nella sezione 5.7 della parte 2 dell’allegato I; o ii) qualora le informazioni statistiche richieste sulla residenza dei detentori di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari siano raccolte da altre fonti disponibili in conformità alla sezione 5.7, parte 2 dell’allegato 1. Le BCN controllano il soddisfacimento di tale condizione in tempo utile in modo da concedere o revocare, se necessario, ogni deroga con effetto a partire dall’inizio di ogni anno, d’accordo con la BCE. 3.   Possono essere concesse deroghe relativamente alla segnalazione di aggiustamenti da rivalutazione alle IFM, come segue: a) fatto salvo il paragrafo 1, le BCN possono concedere deroghe ai FCM relativamente alla segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione, facendo venire meno per i FCM l’obbligo di effettuare tali segnalazioni; b) Le BCN possono accordare deroghe riguardo alla frequenza e tempestività della segnalazione della rivalutazione dei prezzi dei titoli e richiedere tali dati con cadenza trimestrale e con la stessa tempestività dei dati sulle consistenze segnalati trimestralmente, a condizione che i seguenti obblighi siano rispettati: i) i soggetti segnalanti, utilizzando diversi metodi di valutazione, forniscono alle BCN le informazioni pertinenti relative alle pratiche di valutazione, incluse indicazioni quantitative sulla percentuale delle loro disponibilità in tali strumenti; ii) laddove si sia verificata una rivalutazione sostanziale dei prezzi, le BCN sono autorizzate a chiedere ai soggetti segnalanti di fornire informazioni ulteriori sul mese nel quale tale variazione ha avuto luogo; c) Le BCN possono concedere deroghe relativamente alla segnalazione della rivalutazione dei prezzi dei titoli, ivi compresa la concessione della completa esenzione da ogni simile segnalazione, agli enti creditizi che segnalano le consistenze di titoli mensili titolo per titolo, purché siano rispettati i seguenti obblighi: i) l’informazione segnalata includa, per ogni titolo, il valore a cui i titoli sono iscritti a bilancio; e ii) per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico, le segnalazioni includano informazioni sulla tipologia di strumento, la durata e l’emittente, che siano almeno sufficienti per il calcolo delle disaggregazioni definite come «obblighi minimi» nella parte 5 dell’allegato I. 4.   Possono essere concesse deroghe relativamente alla segnalazione statistica dei crediti di cui si disponga mediante cartolarizzazione. Le IFM che applicano l’IAS 39, l’IFRS 9 o simili norme contabili nazionali possono essere autorizzate dalla propria BCN ad escludere dalle consistenze richieste nelle parti 2 e 3 dell’allegato I i prestiti ceduti per mezzo di una cartolarizzazione conformemente alla prassi nazionale, purché tale prassi sia applicata da tutte le IFM residenti. 5.   Le BCN possono concedere deroghe con riguardo a consistenze trimestrali relative a Stati membri che non facciano parte dell’area dell’euro. Se i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indicano che le posizioni nei confronti delle controparti residenti in uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro o che le posizioni nei confronti della valuta di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro non sono significative, una BCN può decidere di non richiedere la segnalazione relativamente a tale Stato membro. La BCN informa i propri soggetti segnalanti di eventuali decisioni in tal senso.
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