Art. 8
Norme contabili ai fini di segnalazione statistica
In vigore dal 24 set 2013
Norme contabili ai fini di segnalazione statistica
1. A meno che non sia previsto diversamente nel presente regolamento, le norme contabili seguite dalle IFM ai fini delle segnalazioni di cui al presente regolamento sono quelle stabilite nella legislazione nazionale di recepimento della Direttiva del Consiglio 86/635/CEE dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (13), e in tutti gli altri standard contabili internazionali applicabili.
2. Depositi e prestiti, sono segnalati al valore del capitale in essere alla fine del mese. Le perdite parziali e totali, come definite dalle pratiche contabili pertinenti, sono escluse da questo importo. Depositi e crediti non si compensano con qualunque altra attività o passività.
3. Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione prevalenti negli Stati membri, tutte le attività e passività finanziarie devono essere riportate in termini lordi a fini statistici.
4. Le BCN possono consentire la segnalazione di crediti accantonati al netto degli accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell’acquisto, sempre che tali pratiche di segnalazione siano seguite da tutti i soggetti dichiaranti residenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1071:oj#art-8