Art. 6 · Obblighi di segnalazione statistica aggiuntivi per cartolarizzazioni di crediti e altre cessioni di crediti

Art. 6

Obblighi di segnalazione statistica aggiuntivi per cartolarizzazioni di crediti e altre cessioni di crediti

In vigore dal 24 set 2013
Obblighi di segnalazione statistica aggiuntivi per cartolarizzazioni di crediti e altre cessioni di crediti LeIFM segnalano quanto segue: a) il flusso netto di prestiti cartolarizzati e di altre cessioni di crediti condotte durante il periodo di riferimento, in conformità con la sezione 2, parte 5, dell’allegato 1; b) le consistenze in essere alla fine del periodo e le transazioni finanziarie, escluse le cessioni e acquisizioni di crediti durante il periodo rilevante, con riferimento a crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio per cui la IFM agisce da gestore in conformità alla sezione 3, parte 5 dell’allegato 1, le BCN possono estendere gli obblighi di segnalazione a tutti i crediti cancellati dal bilancio prestati dalle IFM, che siano stati cartolarizzati o trasferiti altrimenti; c) le consistenze in essere alla fine del trimestre di tutti i crediti per cui le IFM agiscono da gestori in una cartolarizzazione, in conformità alla sezione 4, parte 5 dell’allegato 1; d) in caso di applicazione dei criteri contabili internazionali previsti dallo IAS 39 (IAS 39), dei criteri finanziari internazionali previsti dallo IFRS 9 (IFRS 9) o di simili regole di contabilità nazionale, le consistenze in essere alla fine del periodo con riferimento ai prestiti ceduti per mezzo di una cartolarizzazione, ma che non sono stati cancellati dal bilancio, in conformità alla sezione 5, parte 5 dell’allegato 1.
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