Art. 13 · Verifica e raccolta obbligatoria

Art. 13

Verifica e raccolta obbligatoria

In vigore dal 24 set 2013
Verifica e raccolta obbligatoria Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un’istituzione compresa tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità rispetto ai concetti e alle revisioni, come specificati nell’allegato III.
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