Art. 10
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
In vigore dal 24 set 2013
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
1. I soggetti segnalanti si conformano agli obblighi di segnalazione statistica cui sono soggetti in conformità dei criteri minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità ai concetti e la revisione come definiti all’allegato IV.
2. Le BCN definiscono ed attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità agli obblighi stabiliti a livello nazionale. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscono le informazioni statistiche richieste e consentono di effettuare un’accurata verifica di conformità dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza conformità ai concetti e revisione come definiti nell’allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1071:oj#art-10