Art. 7 · Esecuzione delle indagini

Art. 7

Esecuzione delle indagini

In vigore dal 11 set 2013
Esecuzione delle indagini 1.   Il direttore generale dirige l’esecuzione delle indagini sulla base, se del caso, di istruzioni scritte. Le indagini sono condotte sotto la sua direzione dal personale dell’Ufficio da lui designato. 2.   Il personale dell’Ufficio svolge le proprie mansioni presentando un’autorizzazione scritta, che ne indica l’identità e la qualifica. Il direttore generale rilascia tale autorizzazione, indicando l’oggetto e la finalità dell’indagine, le basi giuridiche per svolgere l’indagine e i poteri d’indagine che ne derivano. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri forniscono al personale dell’Ufficio, conformemente alle norme nazionali, l’assistenza necessaria ad assolvere in modo efficace le sue mansioni. Le istituzioni, gli organi e gli organismi provvedono affinché i rispettivi funzionari, altri agenti, membri, dirigenti e membri del personale prestino al personale dell’Ufficio l’assistenza necessaria per assolvere in modo efficace le sue mansioni. 4.   Se un’indagine si compone di elementi esterni ed interni, si applicano rispettivamente l’ e l’. 5.   Le indagini si svolgono senza interruzioni per un periodo di tempo che deve essere proporzionato alle circostanze ed alla complessità del caso. 6.   Quando le indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure amministrative cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, l’Ufficio informa senza indugio l’istituzione, l’organo o l’organismo interessati dell’indagine in corso. Le informazioni trasmesse comprendono i seguenti elementi: a) l’identità del funzionario, altro agente, membro di un’istituzione o organo, dirigente di un organismo, o membro del personale interessati e una sintesi dei fatti in questione; b) ogni informazione che possa essere d’ausilio all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato al fine di decidere se sia opportuno adottare misure amministrative cautelari per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione; c) le eventuali misure particolari di riservatezza raccomandate, specialmente nei casi che comportano il ricorso a misure d’indagine che rientrano nell’ambito di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale o, nel caso di un’indagine esterna, nell’ambito di competenza di un’autorità nazionale, conformemente alle norme nazionali applicabili alle indagini. L’istituzione, l’organo o l’organismo interessato può in qualsiasi momento decidere di adottare, in stretta cooperazione con l’Ufficio, adeguate misure cautelari, comprese misure per salvaguardare gli elementi di prova, e informa senza indugio l’Ufficio di tale decisione. 7.   Se necessario, spetta alle autorità competenti degli Stati membri, su richiesta dell’Ufficio, adottare le misure cautelari adeguate previste dal rispettivo diritto nazionale, in particolare misure per la salvaguardia degli elementi di prova. 8.   Se un’indagine non può essere chiusa entro dodici mesi dal suo avvio, il direttore generale, allo scadere di tale periodo di dodici mesi e successivamente ogni sei mesi, riferisce al comitato di vigilanza, indicando i motivi e le misure correttive previste al fine di accelerare l’indagine.
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