Art. 21 · Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Art. 21

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

In vigore dal 11 set 2013
Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   L’, paragrafo 3, si applica alla durata del mandato dei membri del comitato di vigilanza in carica alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento. Subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, il presidente del Parlamento europeo estrae a sorte, tra i membri del comitato di vigilanza, due membri le cui funzioni devono cessare, in deroga all’, paragrafo 3, prima frase, allo scadere dei primi 36 mesi del loro mandato. Due nuovi membri sono nominati automaticamente per un mandato di cinque anni in sostituzione dei membri uscenti, sulla base e nell’ordine dell’elenco di cui all’, paragrafo 2, della decisione 2012/45/UE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 23 gennaio 2012, che nomina i membri del comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (13). Tali nuovi membri sono le prime due persone i cui nomi compaiono in elenco. 3.   L’, paragrafo 1, terza frase, si applica alla durata del mandato del direttore generale in carica alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.
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