Art. 15 · Comitato di vigilanza

Art. 15

Comitato di vigilanza

In vigore dal 11 set 2013
Comitato di vigilanza 1.   Il comitato di vigilanza controlla regolarmente l’esecuzione della funzione di indagine da parte dell’Ufficio al fine di rafforzare l’indipendenza dell’Ufficio nell’esercizio effettivo delle competenze conferitegli in virtù del presente regolamento. Il comitato di vigilanza sorveglia, in particolare, gli sviluppi relativi all’applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini, alla luce delle informazioni fornite dal direttore generale conformemente all’, paragrafo 8. Il comitato di vigilanza sottopone al direttore generale pareri, comprese raccomandazioni ove opportuno, in merito, tra l’altro, alle risorse necessarie per svolgere la funzione di indagine dell’Ufficio, alle priorità dell’Ufficio in materia di indagini e alla durata delle indagini. Tali pareri possono essere presentati di propria iniziativa, su richiesta del direttore generale o su richiesta di un’istituzione, organo o organismo, senza tuttavia interferire con lo svolgimento delle indagini in corso. Alle istituzioni, agli organi o agli organismi è fornita copia dei pareri presentati a norma del terzo comma. In situazioni debitamente motivate, il comitato di vigilanza può chiedere all’Ufficio informazioni supplementari sulle indagini, comprese relazioni e raccomandazioni sulle indagini chiuse, senza tuttavia interferire con lo svolgimento delle indagini in corso. 2.   Il comitato di vigilanza si compone di cinque membri indipendenti con esperienza in alte funzioni giudiziarie o di indagine o in funzioni comparabili connesse ai settori di attività dell’Ufficio. Essi sono nominati di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. La decisione di nomina dei membri del comitato di vigilanza comprende anche un elenco di riserva di membri potenziali per sostituire i membri del comitato di vigilanza per la restante durata del mandato in caso di dimissioni, decesso o incapacità permanente di uno o più di tali membri. 3.   Il mandato dei membri del comitato di vigilanza ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile. Tre e due membri sono sostituiti a turno al fine di preservare le competenze del comitato di vigilanza. 4.   Alla scadenza del mandato, i membri del comitato di vigilanza restano in funzione fino alla loro sostituzione. 5.   Se un membro del comitato di vigilanza cessa di soddisfare le condizioni che disciplinano lo svolgimento delle sue funzioni o se ha commesso una colpa grave, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono, di comune accordo, sollevarlo dalle sue funzioni. 6.   Conformemente alle norme della Commissione applicabili, i membri del comitato di vigilanza ricevono un’indennità giornaliera e ricevono un rimborso per le spese sostenute nell’esercizio delle proprie funzioni. 7.   Nell’adempimento delle proprie funzioni, i membri del comitato di vigilanza non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. 8.   Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno che, prima dell’adozione, è trasmesso per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati. Le riunioni del comitato di vigilanza sono convocate su iniziativa del suo presidente o del direttore generale. Esso tiene almeno dieci riunioni all’anno. Il comitato di vigilanza adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri che lo compongono. Il suo segretariato è assicurato dall’Ufficio, in stretta consultazione con il comitato di vigilanza. 9.   Il comitato di vigilanza adotta almeno una relazione sulle attività per anno, riguardante in particolare la valutazione dell’indipendenza dell’Ufficio, l’applicazione delle garanzie procedurali e la durata delle indagini. Tali relazioni sono trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. Il comitato di vigilanza può presentare relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti in merito ai risultati delle indagini dell’Ufficio e alle misure adottate sulla base di tali risultati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:883:oj#art-15