Art. 12 · Scambio di informazioni tra l’Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri

Art. 12

Scambio di informazioni tra l’Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri

In vigore dal 11 set 2013
Scambio di informazioni tra l’Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri 1.   Fatti salvi gli del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di indagini esterne in tempo utile per consentire loro di adottare le misure adeguate conformemente al loro diritto nazionale. 2.   Fatti salvi gli , il direttore generale trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall’Ufficio nel corso di indagini interne su fatti che rientrano nell’ambito di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale. Conformemente all’ e fatto salvo l’, il direttore generale trasmette inoltre all’istituzione, organo o organismo interessati le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, comprese l’identità della persona interessata, una sintesi dei fatti accertati, la loro qualificazione giuridica preliminare e la valutazione dell’incidenza sugli interessi finanziari dell’Unione. Si applica l’, paragrafo 4. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro interessato, fatto salvo il loro diritto nazionale, informano l’Ufficio in tempo utile, di propria iniziativa o su richiesta dell’Ufficio, delle misure adottate sulla base delle informazioni loro trasmesse ai sensi del presente articolo. 4.   L’Ufficio può fornire elementi di prova nei procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, conformemente al diritto nazionale e allo statuto.
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