Art. 11 · Relazione sulle indagini e provvedimenti conseguenti alle indagini

Art. 11

Relazione sulle indagini e provvedimenti conseguenti alle indagini

In vigore dal 11 set 2013
Relazione sulle indagini e provvedimenti conseguenti alle indagini 1.   Al termine di un’indagine da parte dell’Ufficio è redatta una relazione sotto l’autorità del direttore generale. Tale relazione descrive la base giuridica dell’indagine, le fasi procedurali seguite, i fatti accertati e la loro qualificazione giuridica preliminare, l’incidenza finanziaria stimata dei fatti accertati, il rispetto delle garanzie procedurali conformemente all’ e le conclusioni dell’indagine. La relazione è accompagnata dalle raccomandazioni del direttore generale sull’opportunità di adottare provvedimenti. Tali raccomandazioni indicano, se del caso, eventuali misure disciplinari, amministrative, finanziarie e/o giudiziarie che le istituzioni, gli organi e gli organismi e le autorità competenti degli Stati membri interessati devono adottare, e precisano in particolare gli importi stimati da recuperare, nonché la qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati. 2.   Nel redigere dette relazioni e raccomandazioni si tiene conto del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Le relazioni così redatte costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione applicabili alle relazioni amministrative nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria. 3.   Le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un’indagine esterna e ogni pertinente documento ad esse collegato sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati, conformemente alle norme relative alle indagini esterne, e, se necessario, ai servizi competenti della Commissione. 4.   Le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un’indagine interna ed ogni pertinente documento ad esse connesso sono trasmessi all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato. Tali istituzioni, organi e organismi danno alle indagini interne il seguito, in particolare di natura disciplinare o giudiziaria, richiesto dalle risultanze ottenute, e ne informano l’Ufficio entro il termine fissato nelle raccomandazioni che accompagnano la relazione nonché su richiesta dell’Ufficio. 5.   Se la relazione redatta a seguito di un’indagine interna rivela l’esistenza di fatti suscettibili di dare luogo ad azioni penali, tale informazione è trasmessa alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato. 6.   Su richiesta dell’Ufficio, le autorità competenti degli Stati membri interessati trasmettono, in tempo utile, informazioni all’Ufficio sulle eventuali misure adottate a seguito della trasmissione, da parte del direttore generale, delle sue raccomandazioni conformemente al paragrafo 3 e a seguito della trasmissione, da parte dell’Ufficio, di eventuali informazioni conformemente al paragrafo 5. 7.   Fatto salvo il paragrafo 4, se al termine di un’indagine nessuna accusa formulata contro la persona interessata risulta fondata, il direttore generale archivia l’indagine che riguarda tale persona e informa tale persona entro dieci giorni lavorativi. 8.   Qualora un informatore che abbia comunicato all’Ufficio informazioni che conducono o sono connesse a un’indagine ne faccia richiesta, l’Ufficio può informare tale informatore che l’indagine è stata chiusa. L’Ufficio ha tuttavia la facoltà di respingere tale richiesta, qualora reputi che essa rischi di compromettere gli interessi legittimi della persona interessata, l’efficacia dell’indagine e delle misure che ne possono derivare, o le esigenze di riservatezza.
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