Art. 10 · Riservatezza e tutela dei dati

Art. 10

Riservatezza e tutela dei dati

In vigore dal 11 set 2013
Riservatezza e tutela dei dati 1.   Le informazioni trasmesse o ottenute in qualsiasi forma nell’ambito di indagini esterne sono protette dalle disposizioni pertinenti. 2.   Le informazioni trasmesse o ottenute in qualsiasi forma nell’ambito di indagini interne sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della tutela concessa dalle norme applicabili alle istituzioni dell’Unione. 3.   Le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati assicurano il rispetto della riservatezza delle indagini svolte dall’Ufficio, dei diritti legittimi delle persone interessate e, in caso di procedimenti giudiziari pendenti, di tutte le norme nazionali applicabili a tali procedimenti. 4.   L’Ufficio può designare un responsabile della protezione dei dati conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001. 5.   Il direttore generale assicura che qualsiasi informazione sia fornita al pubblico in modo neutrale e imparziale e che la sua divulgazione avvenga nel rispetto della riservatezza delle indagini e sia conforme ai principi di cui al presente articolo e all’, paragrafo 1. Conformemente allo statuto, il personale dell’Ufficio si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto delle sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico, e continua ad essere vincolato da tale obbligo anche dopo la cessazione dal servizio.
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