Art. 1 · Obiettivi e compiti

Art. 1

Obiettivi e compiti

In vigore dal 11 set 2013
Obiettivi e compiti 1.   Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica (in prosieguo indicate collettivamente, se il contesto lo richiede, come «Unione»), l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, («Ufficio») esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione: a) dai pertinenti atti dell’Unione; e b) dai pertinenti accordi di cooperazione e mutua assistenza conclusi dall’Unione con paesi terzi e organizzazioni internazionali. 2.   L’Ufficio fornisce agli Stati membri l’assistenza della Commissione per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione volta a proteggere gli interessi finanziari dell’Unione dalle frodi. L’Ufficio contribuisce all’elaborazione e allo sviluppo di metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. L’Ufficio promuove e coordina, con gli Stati membri e tra di essi, la condivisione di esperienza operativa e di migliori pratiche procedurali nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e sostiene azioni comuni contro le frodi condotte dagli Stati membri su base volontaria. 3.   Il presente regolamento si applica fatti salvi: a) il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea; b) lo statuto dei deputati del Parlamento europeo; c) lo statuto; d) il regolamento (CE) n. 45/2001. 4.   All’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi («istituzioni, organi e organismi»), l’Ufficio svolge le indagini amministrative volte a lottare contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A tal fine, esso indaga su fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, che costituiscono un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione, suscettibili di dare luogo ad azioni disciplinari o, eventualmente, penali, o un inadempimento analogo degli obblighi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o dei membri del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi non soggetti allo statuto (in prosieguo indicati collettivamente come «funzionari, altri agenti, membri di istituzioni o organi, dirigenti di organismi, o membri del personale»). 5.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi possono concludere accordi amministrativi con l’Ufficio. Tali accordi amministrativi possono riguardare, in particolare, la comunicazione di informazioni e lo svolgimento di indagini.
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