Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 set 2013
1.   La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo da parte di tonnare immatricolate in Italia è vietata a decorrere dal 14 giugno 2013 alle ore 17:00. Il tonno rosso catturato a partire da tale data dalle suddette tonnare non può essere messo in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasferito, prelevato o sbarcato. 2.   In deroga a quanto sopra stabilito, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano al tonno rosso catturato da due tonnare italiane per scopi scientifici, a norma della circolare ICCAT n. 2779/2013 del 28 maggio 2013, che può essere sbarcato per il consumo personale dell’equipaggio, o a scopo di beneficenza, e che è accompagnato da una copia del giornale di bordo, come stabilito nella circolare ICCAT n. 2779/2013 del 28 maggio 2013.
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