Art. 2
In vigore dal 2 set 2013
L’, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato del 12,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della Thailandia fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare:
a)
che non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto all’, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta di riesame (dal 1o aprile 2011 al 30 marzo 2012);
b)
che non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della Thailandia soggetti alle misure istituite dal presente regolamento, e
c)
che ha effettivamente esportato le merci in questione nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta oppure che ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo di tali merci nell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:875:oj#art-2