Art. 9
Apertura d’ufficio dell’inchiesta
In vigore dal 28 ago 2013
Apertura d’ufficio dell’inchiesta
La Commissione può aprire un’inchiesta senza che sia stata presentata una domanda in tal senso, basandosi su elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di istituzione della misura di salvaguardia di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SPG.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2013:1083:oj#art-9