Art. 7 · Riesame

Art. 7

Riesame

In vigore dal 28 ago 2013
Riesame 1.   Nel caso in cui per un paese beneficiario le preferenze tariffarie siano state temporaneamente revocate, il paese beneficiario interessato può presentare una domanda scritta per ristabilire le preferenze tariffarie, qualora ritenga che le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere. 2.   La Commissione può riesaminare la necessità di revoca temporanea delle preferenze ogniqualvolta reputi che le condizioni per tale revoca non siano più soddisfatte. 3.   Le disposizioni di cui al presente capo si applicano mutatis mutandis al riesame della revoca temporanea delle preferenze tariffarie.
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