Art. 4 · Audizione generale

Art. 4

Audizione generale

In vigore dal 28 ago 2013
Audizione generale 1.   Il paese beneficiario interessato e i terzi che hanno comunicato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti, a termini dell’, paragrafo 2, hanno il diritto di essere sentiti dalla Commissione. 2.   Essi presentano una richiesta scritta specificando le ragioni relative alla richiesta di audizione orale. Tale richiesta deve pervenire alla Commissione al più tardi un mese dopo la data di avvio di una procedura di revoca temporanea.
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