Art. 3 · Obbligo di cooperazione per i paesi beneficiari dell’SPG+

Art. 3

Obbligo di cooperazione per i paesi beneficiari dell’SPG+

In vigore dal 28 ago 2013
Obbligo di cooperazione per i paesi beneficiari dell’SPG+ 1.   Nel caso in cui la Commissione abbia avviato la procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+), il paese beneficiario dell’SPG + presenta, entro un periodo indicato nell’avviso della Commissione, tutte le informazioni necessarie comprovanti l’osservanza degli obblighi risultanti dai suoi impegni vincolanti. 2.   La mancanza di cooperazione da parte del paese beneficiario dell’SPG + non ostacola il diritto di consultare il fascicolo. 3.   Se il paese beneficiario dell’SPG + si rifiuta di cooperare, non fornisce le informazioni necessarie entro il termine previsto, oppure ostacola gravemente la procedura, le conclusioni della Commissione, positive o negative, possono essere formulate sulla base dei dati disponibili.
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