Art. 15 · Audizione generale

Art. 15

Audizione generale

In vigore dal 28 ago 2013
Audizione generale 1.   Un paese beneficiario interessato e le parti interessate che si sono manifestate a norma dell’, paragrafo 2, hanno il diritto di essere sentiti dalla Commissione. 2.   Essi presentano una richiesta scritta entro il termine stabilito nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dimostrando che possono effettivamente essere interessati dal risultato dell’inchiesta e che sussistono motivi particolari per un’audizione orale.
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