Art. 14 · Apertura del fascicolo

Art. 14

Apertura del fascicolo

In vigore dal 28 ago 2013
Apertura del fascicolo 1.   Qualora la Commissione abbia avviato un’inchiesta a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento SPG, essa apre un fascicolo contenente le informazioni presentate dagli Stati membri, da un paese beneficiario e dalle parti interessate, nonché le informazioni pertinenti pervenute alla Commissione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 38 del regolamento SPG. 2.   Un paese beneficiario interessato e le parti interessate che si sono manifestate in conformità dell’, paragrafo 2, hanno il diritto di consultare il fascicolo, previa richiesta scritta. Essi possono prendere visione di tutte le informazioni contenute nel fascicolo, salvo i documenti interni preparati dalle autorità UE o dagli Stati membri, tenendo in debito conto gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 38 del regolamento SPG. Possono rispondere a tali informazioni e i loro commenti vengono presi in considerazione purché siano sufficientemente circostanziati. 3.   Il contenuto di un fascicolo è conforme alle disposizioni sulla riservatezza di cui all’articolo 38 del regolamento SPG.
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