Art. 12 · Visite di verifica

Art. 12

Visite di verifica

In vigore dal 28 ago 2013
Visite di verifica 1.   La Commissione può effettuare visite volte ad esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria ed altre parti interessate, allo scopo di verificare le informazioni fornite sui prodotti che possono richiedere l’istituzione di misure di salvaguardia. 2.   La Commissione può condurre inchieste nei paesi terzi come richiesto, a condizione che ottenga il consenso degli operatori economici interessati, che informi a tale proposito i rappresentanti governativi del paese in questione e che questi ultimi non sollevino obiezioni in merito all’inchiesta. Non appena ottenuto il consenso degli operatori economici interessati, la Commissione comunica alle autorità del paese esportatore i nominativi e gli indirizzi degli operatori economici da visitare e le date convenute. 3.   Gli operatori economici interessati vengono informati circa la natura delle informazioni da verificare durante le visite di verifica e riguardo a qualsiasi informazione da fornire nel corso delle stesse. Possono essere richieste ulteriori informazioni. 4.   Nelle inchieste condotte a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione è assistita dai funzionari degli Stati membri che lo richiedano.
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