Art. 11 · Inchiesta

Art. 11

Inchiesta

In vigore dal 28 ago 2013
Inchiesta 1.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie per condurre un’inchiesta. 2.   Le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto, inviando alla Commissione le informazioni pertinenti. Dette osservazioni vengono prese in considerazione se sono suffragate da elementi di prova sufficienti. La Commissione può verificare le informazioni ricevute con il paese beneficiario interessato e con qualsiasi parte interessata. 3.   Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste hanno almeno trenta giorni di tempo per la risposta. Il periodo di trenta giorni può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l’inchiesta e a condizione che la parte interessata abbia validi motivi, connessi a circostanze particolari, per chiedere tale proroga. 4.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per dar seguito a tali richieste. 5.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere tutte le verifiche e i controlli necessari, in particolare fra gli importatori, gli operatori commerciali e i produttori dell’Unione, nonché di condurre inchieste in paesi terzi, a condizione che gli operatori economici interessati acconsentano e che il governo del paese in questione sia stato ufficialmente informato e non abbia sollevato obiezioni. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per dar seguito a tali richieste della Commissione. I funzionari della Commissione sono autorizzati, a richiesta di quest’ultima o di uno Stato membro, ad assistere i funzionari degli Stati membri nell’adempimento delle loro funzioni. 6.   Nei casi in cui il numero delle parti interessate, delle tipologie di prodotto o delle transazioni sia elevato, l’inchiesta può essere limitata ad un numero ragionevole di parti, prodotti o transazioni ricorrendo all’utilizzo di campioni statisticamente validi, in base alle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni, che possa essere ragionevolmente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La selezione definitiva delle parti, delle tipologie di prodotto o delle transazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione, anche se di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti si manifestino e comunichino informazioni sufficienti per consentire la selezione di un campione rappresentativo. Qualora si decida di ricorrere al campionamento e tutte le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell’inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione. Se tuttavia persiste un certo grado di non cooperazione o manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:1083:oj#art-11