Art. 10 · Informazioni relative all’apertura di un’inchiesta

Art. 10

Informazioni relative all’apertura di un’inchiesta

In vigore dal 28 ago 2013
Informazioni relative all’apertura di un’inchiesta 1.   L’avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: a) riassume le informazioni ricevute e precisa che ogni informazione pertinente va comunicata alla Commissione; b) stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, affinché di tali osservazioni e informazioni si tenga conto durante l’inchiesta; c) indica il periodo dell’inchiesta, che di norma copre un periodo di 3 anni immediatamente precedente all’avvio del procedimento di inchiesta. Di norma non si tiene conto delle informazioni relative ad un periodo successivo a quello dell’inchiesta; d) definisce il periodo entro il quale le parti interessate possono richiedere un’audizione orale alla Commissione; e) stabilisce il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore. 2.   La Commissione informa gli esportatori, gli importatori e le associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese beneficiario interessato e i produttori dell’Unione all’origine della denuncia in merito all’apertura dell’inchiesta e, tenendo debitamente conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta agli esportatori noti e alle autorità del paese esportatore, nonché alle altre parti interessate implicate nell’inchiesta che ne facciano richiesta. Qualora il numero degli esportatori interessati sia particolarmente elevato, il testo integrale della denuncia scritta può invece essere fatto pervenire unicamente alle autorità del paese esportatore o alla relativa associazione di categoria.
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