Art. 3
In vigore dal 27 ago 2013
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune misure per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’ del presente regolamento.
La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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