Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 ago 2013
1.   Il prezzo medio dell’Unione, per 100 kg di peso carcassa, dei vitelli macellati a un’età inferiore a otto mesi corrisponde alla media dei prezzi rilevati per tali vitelli sui mercati rappresentativi degli Stati membri con una quota significativa della produzione riportati all’allegato III, ponderata mediante coefficienti fissati in base ai dati relativi alla produzione netta di tali vitelli nell’Unione. 2.   Il prezzo da comunicare per le carcasse dei vitelli di cui al paragrafo 1 è rilevato dagli operatori dei macelli che macellano tali vitelli o dalle persone fisiche o giuridiche che inviano al macello un numero considerevole di tali vitelli designate dallo Stato membro. Tale prezzo si ottiene calcolando la media dei prezzi pagati nello Stato membro alla fase di entrata al macello, al netto dell’IVA, per le carcasse dei vitelli interessati, ponderata mediante coefficienti che esprimono la proporzione relativa delle diverse qualità di carcasse definita dallo Stato membro e l’importanza relativa di ciascun mercato. 3.   Al fine di stabilire i prezzi di mercato da comunicare, la carcassa è presentata: a) senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa al livello dell’articolazione occipito-atlandoide, le zampe sono sezionate al livello delle articolazioni carpometacarpali o tarsometatarsiche; b) senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, senza i rognoni, il grasso di rognone, il grasso di bacino, il diaframma e il pilastro diaframmatico; c) senza gli organi sessuali e i relativi muscoli; d) senza rimozione del grasso esterno. Se al momento della pesatura la presentazione della carcassa differisce dalla presentazione di cui al primo comma, il peso della carcassa viene rettificato mediante l’applicazione di coefficienti correttivi fissati dallo Stato membro in modo da passare da questa presentazione alla presentazione di riferimento. In tal caso, il prezzo per 100 kg di peso della carcassa è adattato di conseguenza. 4.   Il peso carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione dei prezzi di mercato è il peso della carcassa a freddo. Il peso della carcassa a freddo corrisponde al peso a caldo, registrato non più di un’ora dopo la giugulazione dell’animale, diminuito del 2 %.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:807:oj#art-3