Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 ago 2013
1.   Il prezzo medio dell’Unione, espresso per capo, dei vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, è uguale alla media dei prezzi rilevati per i vitelli maschi di allevamento da latte e i vitelli maschi di allevamento da carne sui mercati rappresentativi degli Stati membri con una quota importante nella produzione e nel commercio di tali vitelli, elencati nell’allegato I, ponderata mediante i coefficienti stabiliti sulla base dei seguenti elementi: a) per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da latte, il numero di vacche da latte rilevato nell’Unione, quale trasmesso a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); b) per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da carne, il numero di vacche rilevato nell’Unione, quale trasmesso a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008. 2.   I prezzi da comunicare per ciascun tipo di vitelli di cui al paragrafo 1 sono rilevati sui mercati pubblici o da persone fisiche o giuridiche che commerciano un numero considerevole di questi tipi di vitelli designate dallo Stato membro. Tali prezzi si ottengono calcolando la media dei prezzi pagati nello Stato membro alla stessa fase del commercio all’ingrosso, al netto dell’imposta sul valore aggiunto («IVA»), per il tipo interessato, ponderata mediante coefficienti che esprimono la proporzione relativa delle diverse qualità di vitelli maschi di allevamento definita dallo Stato membro e l’importanza relativa di ciascun mercato. 3.   Ai fini del presente articolo, si intende per: a)   «vitelli maschi di allevamento da latte»: i vitelli maschi di allevamento di razza da latte; b)   «vitelli maschi di allevamento da carne»: i vitelli maschi di allevamento di razza da carne, di razza a duplice scopo o ottenuti da un incrocio con una razza da carne.
Storico versioni

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