Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 ago 2013
È avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, per stabilire se alle importazioni di funi e cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi funi e cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13) provenienti dalla Repubblica di Corea e prodotti da Line Metal Co. Ltd (codice addizionale TARIC B926) vada applicato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:806:oj#art-1