Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 ago 2013
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite», è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.
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