Art. 1 · Condizioni relative all'introduzione di ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto

Art. 1

Condizioni relative all'introduzione di ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto

In vigore dal 14 ago 2013
Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato: 1) All’, il paragrafo 3 è soppresso. 2) È inserito il seguente articolo 3 bis: "Articolo 3bis Condizioni relative all'introduzione di ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto 1.   In deroga all'articolo 3 l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare l'introduzione nel suo territorio di partite di ungulati appartenenti alle specie elencate nell'allegato VI, parte 1, tabelle 1, 2 e 3, se tali partite di ungulati sono destinate a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia effettuato una valutazione dei rischi zoosanitari per l'Unione eventualmente rappresentati da ogni partita; b) che le partite provengano da un paese terzo, territorio o sua parte, iscritto in uno degli elenchi di cui: i) all'allegato I, parte 1, o allegato II, parte 1, del presente regolamento, ii) alla decisione 2004/211/CE (*1), alla decisione 2007/777/CE (*2), al regolamento (CE) n. 798/2008 (*3), al regolamento (CE) n. 119/2009 (*4), al regolamento (UE) n. 605/2010 (*5); c) che gli ungulati provengano da un organismo, istituto o centro in un paese terzo, territorio o sua parte, di cui alla lettera a), iscritto nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 quater; d) che gli ungulati siano stati sottoposti a quarantena in una struttura protetta dai vettori di infezione presso l'organismo, istituto o centro di cui alla lettera c) per il periodo disposto dai pertinenti certificati; e) che gli ungulati vengano trasferiti direttamente presso l'organismo, istituto o centro nello Stato membro di destinazione; f) che gli ungulati siano accompagnati da idoneo certificato veterinario, redatto secondo il pertinente modello di certificato veterinario di cui all'allegato VI, parte 1, tabelle 1, 2, 3 nonché parte 2; g) che gli ungulati soddisfino le condizioni enunciate nel modello di certificato veterinario di cui alla lettera f). Prima dell'introduzione di tali ungulati nel territorio di uno Stato membro, lo Stato membro di destinazione comunica alla Commissione e agli altri Stati membri rappresentati nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il rilascio di un'autorizzazione a norma del primo comma. 2.   Qualora circostanze eccezionali rendano impossibile rispettare il paragrafo 1, lettere c) e d), l'autorità competente dello Stato membro di destinazione può autorizzare l'introduzione nel suo territorio di ungulati delle specie elencate nell'allegato VI, parte 1, tabelle 1, 2 e 3, provenienti da altre aziende che non sono conformi a quanto prescritto nei riferimenti citati, purché siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), e nel rispetto delle seguenti condizioni aggiuntive: a) che il proprietario o una persona fisica in rappresentanza del proprietario in questione abbia preventivamente richiesto un permesso in tal senso e che lo Stato membro di destinazione abbia concesso tale permesso dopo aver effettuato una valutazione del rischio, dalla quale risulti che l'introduzione degli ungulati in questione nel suo territorio non comporta un rischio zoosanitario per l'Unione; b) che gli ungulati siano stati sottoposti a quarantena nel paese terzo, territorio o sua parte, di origine, sotto supervisione ufficiale, per il periodo di tempo necessario a soddisfare le prescrizioni di polizia sanitaria esposte nel modello di certificato veterinario di cui alla lettera f): i) in luogo approvato dall'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, di origine degli animali; ii) in conformità a quanto disposto dal permesso, documento che deve fornire garanzie almeno equivalenti a quanto esposto al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g). Se determinati ungulati vengono introdotti nell'Unione a norma del primo comma, essi vanno sottoposti a quarantena presso un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto di destinazione, per almeno sei mesi dalla data della loro introduzione nell'Unione; durante tale periodo le autorità competenti possono applicare quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 90/425/CEE del Consiglio. Lo Stato membro che autorizza l'introduzione di ungulati a norma del primo comma ne informa la Commissione e gli altri Stati membri rappresentati nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prima dell'introduzione degli ungulati nel suo territorio. (*1)   GU L 73 del 11.3.2004, pag. 1." (*2)   GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49." (*3)   GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1." (*4)   GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12." (*5)   GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1."" 3) È inserito il seguente articolo 3 ter: "Articolo 3 ter Condizioni relative all'ingresso e al transito di ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di destinazione Il transito degli ungulati di cui all'articolo 3 bis attraverso uno Stato membro diverso da quello di destinazione è permesso solo se autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di transito. Tale autorizzazione può essere concessa solo sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalla stessa autorità competente, considerate le informazioni presentatele dallo Stato membro di destinazione. Qualora autorizzi l'introduzione di animali alle condizioni di cui all'articolo 3 bis, lo Stato membro di destinazione informa la Commissione e gli altri Stati membri rappresentati nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prima del transito." 4) È inserito il seguente articolo 3 quater: "Articolo 3 quater Elenco di organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti in paesi terzi, territori o loro parti 1.   Previa valutazione della conformità a quanto prescritto dal paragrafo 2, ogni Stato membro può istituire un elenco di organismi, istituti e centri dai quali possono provenire ungulati la cui introduzione nel territorio di tale Stato può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1. 2.   L'iscrizione di un organismo, istituto o centro sito in un paese terzo, territorio o sua parte, nell'elenco di cui al paragrafo 1 è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni: a) che tale organismo, istituto o centro sia conforme a quanto prescritto dall'allegato VI, parte 3; b) che tale organismo, istituto o centro risulti approvato dall'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, ove il suddetto organismo, istituto o centro è situato; c) che l'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, fornisca sufficienti garanzie di conformità alle condizioni relative al riconoscimento di organismi, istituti e centri di cui all'allegato VI, parte 4. 3.   Nell'elenco di cui al paragrafo 1 ogni Stato membro può iscrivere organismi, istituti e centri di paesi terzi che risultano già presenti in analogo elenco istituito da un altro Stato membro, senza effettuare una valutazione delle condizioni di cui al paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri tengono aggiornati gli elenchi di cui al paragrafo 1, con particolare attenzione ai casi di sospensione o revoca di un riconoscimento rilasciato dall'autorità competente di un paese terzo, territorio o sua parte, a organismi, istituti e centri ivi situati e iscritti in tali elenchi. 5.   Gli Stati membri rendono disponibili al pubblico, a mezzo di pagine informative presenti su Internet, gli elenchi di cui al paragrafo 1, e tengono aggiornate tali pagine. 6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet delle proprie pagine informative." 5) L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Articolo 4 Condizioni relative ai centri di raccolta per determinate partite di ungulati 1.   Le partite di ungulati costituite da animali vivi provenienti da più aziende possono essere introdotte nell'Unione solo se gli animali sono raccolti in centri di raccolta riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, di origine degli animali, conformemente alle condizioni enunciate nell'allegato I, parte 5. 2.   Le partite di ungulati introdotte nell'Unione ai sensi dell'articolo 3 bis o dell'articolo 6 non devono provenire da più di un'azienda e non vanno raccolte in centri di raccolta." 6) All'articolo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) scaricate, né – in caso di trasporto aereo – trasferite su un altro aeromobile, né trasportate su strada o ferrovia né condotte a piedi attraverso un paese terzo, territorio o sua parte, da cui non sia autorizzata l'importazione nell'Unione degli animali in questione." 7) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1.   Dopo la loro introduzione nell'Unione le partite di ungulati, salvo quelle di cui all'articolo 3 bis, vanno trasferite quanto prima all'azienda di destinazione mediante mezzo di trasporto protetto dai vettori di infezione. Tali ungulati restano nell'azienda in questione per almeno 30 giorni, tranne in caso di trasferimento diretto a un macello." 8) È inserito il seguente articolo 13 bis: "Articolo 13 bis Condizioni da applicare successivamente all'introduzione di partite di ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto 1.   Una volta introdotte nell'Unione, le partite di ungulati destinate a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto vanno trasportate quanto prima all'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto di destinazione mediante mezzo di trasporto protetto dai vettori di infezione, nonché costruito in modo tale che gli animali non possano sfuggire e che le feci, l'urina, lo strame, il foraggio, i rifiuti o qualsiasi altro materiale non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto. 2.   Gli animali sono tenuti in quarantena in una struttura protetta dai vettori di infezione presso l'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto dello Stato membro di destinazione per almeno 30 giorni. Dopo il periodo di quarantena di 30 giorni gli animali possono essere trasferiti ad un altro organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto. 3.   Gli animali introdotti presso un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto possono essere trasferiti a destinazione diversa da un altro organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto purché: a) siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della loro introduzione nell'Unione e b) tale spostamento avvenga conformemente alle disposizioni dell'allegato C, paragrafo 4 della direttiva 92/65/CEE. 4.   In deroga al paragrafo 3 è consentito che gli animali siano trasferiti fuori da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto prima della fine del periodo di sei mesi di cui al paragrafo citato unicamente nel rispetto delle seguenti condizioni: a) che gli animali vengano esportati verso un paese terzo o territorio o sua parte; b) che per l'esportazione di cui alla lettera a) gli animali vengano trasferiti mediante mezzo di trasporto protetto dai vettori di infezione, nonché costruito in modo tale che gli animali non possano sfuggire e che le feci, l'urina, lo strame, il foraggio, i rifiuti o qualsiasi altro materiale non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto." 9) È aggiunto l'allegato VI, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.
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