Art. 1 · Deroga

Art. 1

Deroga

In vigore dal 12 ago 2013
Deroga L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della Comunità autonoma di Murcia, alla pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante utilizzate da navi: a) registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l’allevamento e la pesca della Comunità autonoma di Murcia; b) aventi un’attività comprovata in questo tipo di pesca da più di cinque anni e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché c) titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito di un piano di gestione adottato dalla Spagna conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 (di seguito: «il piano di gestione»). La deroga si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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