Art. 5
In vigore dal 7 ago 2013
I fornitori non sono tenuti a rietichettare e a reimballare le sostanze elencate negli allegati del presente regolamento, né le sostanze o le miscele che le contengono, che hanno già immesso sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
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