Art. 7
Riesame
In vigore dal 2 ago 2013
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico nel settore e presenta i relativi risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. In particolare, tale riesame comprende una valutazione di quanto segue:
a)
l’opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile per le emissioni di gas a effetto serra relative ai refrigeranti;
b)
sulla base dei metodi di misurazione in corso di sviluppo, il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile eventualmente introdotte relative alle emissioni di monossido di carbonio, di particolato e di idrocarburi;
c)
l’opportunità di fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose per quanto riguarda l’efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti, il livello di potenza sonora e le emissioni di ossidi di azoto;
d)
l’opportunità di fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di riscaldamento appositamente progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente da biomassa;
e)
la validità del valore del coefficiente di conversione;
f)
l’opportunità della certificazione da parte di terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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