Art. 3
In vigore dal 31 lug 2013
1. Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di rilevazione, effettuano controlli sulle partite di molluschi bivalvi congelati e trasformati originari della Turchia secondo quanto disposto al paragrafo 2.
Tali controlli si svolgono presso il posto d’ispezione frontaliero di ingresso nell’Unione delle partite interessate.
2. Gli Stati membri effettuano i controlli necessari al fine di determinare:
a)
il livello di contaminazione da Escherichia coli in tutte le partite di molluschi bivalvi congelati;
b)
la presenza di biotossine marine in tutte le partite di molluschi bivalvi congelati o trasformati.
3. Le partite soggette ai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 restano sotto la supervisione delle autorità competenti presso il posto d’ispezione frontaliero in questione fino alla ricezione e alla valutazione degli esiti di tali controlli.
4. Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 emerga che una partita sia presumibilmente nociva alla salute umana, l’autorità competente ne dispone immediatamente il sequestro e la distruzione.
Storico versioni
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