Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 lug 2013
1.   La Commissione versa allo Stato membro una retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale debitamente compilata, trasmessale entro i termini di cui all’. 2.   Per un dato Stato membro il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse, che possono beneficiare di una retribuzione forfettaria, non è superiore al numero totale di aziende contabili fissato per tale Stato membro nell’allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009. Per gli Stati membri che hanno più di una circoscrizione il numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per circoscrizione, ammesse a beneficiare della retribuzione forfettaria, può superare fino a un massimo del 20 % il numero fissato per la circoscrizione di cui trattasi, purché il numero totale delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per lo Stato membro di cui trattasi non sia superiore al numero totale stabilito per tale Stato membro nell’allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009. Se il numero delle schede aziendali, debitamente compilate e trasmesse, per una circoscrizione o per uno Stato membro è inferiore all’80 % del numero delle aziende contabili fissato per la circoscrizione o per lo Stato membro di cui trattasi, la retribuzione forfettaria per le schede aziendali di quella circoscrizione o di quello Stato membro è ridotta del 20 %. Se il numero delle schede risulta insufficiente sia nella circoscrizione che nello Stato membro, la riduzione è applicata solo a livello nazionale. 3.   La retribuzione forfettaria è versata in due rate: a) un acconto pari al 50 % della somma, all’inizio dell’esercizio contabile di ciascuno Stato membro, per il numero di aziende contabili di cui all’allegato del regolamento (UE) 1291/2009; b) il saldo, il cui importo è calcolato moltiplicando la retribuzione per il numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse alla Commissione, detratto l’acconto di cui alla lettera a), entro sei mesi a decorrere dalla data di ricezione delle schede aziendali da parte della Commissione. 4.   L’importo della retribuzione forfettaria è fissato secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1217/2009.
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