Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 26 lug 2013
Misure transitorie L’additivo specificato nell’allegato, destinato all’impiego per cani e gatti, e i mangimi contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 16 agosto 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.
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