Art. 3 · Termini composti

Art. 3

Termini composti

In vigore dal 25 lug 2013
Termini composti 1.   Il termine «bevanda spiritosa» non fa parte di un termine composto che designa una bevanda alcolica. 2.   Un termine composto che designa una bevanda alcolica non è costituito da una combinazione del termine «liquore» con il nome di una delle categorie da 33 a 40 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008. 3.   Un termine composto non sostituisce la denominazione di vendita di una bevanda spiritosa. 4.   Il termine composto che designa una bevanda alcolica figura in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore. Non è interrotto da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di esso e non appare in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli della denominazione di vendita.
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