Art. 22 · Utilizzo di un simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche registrate

Art. 22

Utilizzo di un simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche registrate

In vigore dal 25 lug 2013
Utilizzo di un simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche registrate 1.   Il simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche registrate stabilito all’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (2) può essere utilizzato per le bevande spiritose. Tale simbolo non può essere utilizzato con un termine composto che include un’indicazione geografica. La dicitura «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» può essere sostituita da termini equivalenti in un’altra lingua ufficiale dell’Unione conformemente al suddetto allegato. 2.   Quando il simbolo dell’Unione di cui al paragrafo 1 figura sull’etichetta di una bevanda spiritosa, esso è accompagnato dall’indicazione geografica corrispondente.
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