Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 lug 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«categoria di bevande spiritose», una delle categorie da 1 a 46 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008;
b)
«indicazione geografica», una delle indicazioni geografiche registrate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008;
c)
«termine composto», la combinazione di una delle menzioni elencate nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 o di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa, da cui proviene tutto l’alcole del prodotto finale, con:
i)
il nome di uno o più prodotti alimentari diversi da quelli utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa, conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008, o aggettivi derivanti da tali nomi; e/o
ii)
il termine «liquore»;
d)
«allusione», il riferimento diretto o indiretto a una o più categorie di bevande spiritose o indicazioni geografiche, diverso dal riferimento nell’ambito di un termine composto o dell’elenco di ingredienti di cui all’, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 110/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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