Art. 16 · Decisioni della Commissione

Art. 16

Decisioni della Commissione

In vigore dal 25 lug 2013
Decisioni della Commissione 1.   Le decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 3, sono basate sui documenti e sulle informazioni di cui essa dispone. Le decisioni, incluse le motivazioni che le giustificano, sono notificate allo Stato membro, all’autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo in questione e, se del caso, all’opponente. 2.   Salvo nel caso in cui la domanda di registrazione di un’indicazione geografica sia respinta in applicazione dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione decide, a norma dell’, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 110/2008, di registrare l’indicazione geografica nell’allegato III di tale regolamento.
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