Art. 11
Ammissibilità della domanda
In vigore dal 25 lug 2013
Ammissibilità della domanda
1. La domanda è ammissibile se contiene tutti gli elementi di cui all’.
2. Se la domanda non è completa la Commissione invita il richiedente a porre rimedio alle carenze entro un termine di due mesi. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la domanda in quanto inammissibile.
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