Art. 5 · Sistema di gestione

Art. 5

Sistema di gestione

In vigore dal 25 lug 2013
Sistema di gestione 1.   Il produttore applica un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui all’. 2.   Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti: a) monitoraggio della qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero di cui al punto 1 dell’allegato I (che comprenda anche campionamento e analisi); b) efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 dell’allegato I; c) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero di cui al punto 2 dell’allegato I; d) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 dell’allegato I; e) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di rame; f) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d); g) revisione e miglioramento del sistema di gestione; h) formazione del personale. 3.   Il sistema di gestione prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, nell’allegato I. 4.   Qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell’allegato I sia effettuato da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema di gestione conforme alle disposizioni del presente articolo. 5.   Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che sia stato accreditato a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale ai sensi dell’, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che sia stato accreditato o abbia ottenuto l’abilitazione a norma di detto regolamento, si accerta che il sistema di gestione soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni. Solo i verificatori con i seguenti ambiti di accreditamento o di abilitazione sulla base dei codici NACE, come specificato nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), sono ritenuti possedere una sufficiente esperienza specifica per la verifica di cui al presente regolamento: a) * Codice NACE 38 (Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali); oppure b) * Codice NACE 24 (Attività metallurgiche), in particolare il codice 24.44 (Produzione di rame). 6.   L’importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente. Il sistema di gestione del fornitore deve essere certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato da uno dei seguenti soggetti: a) un organismo preposto che ha ricevuto una valutazione «orizzontale» positiva per tale attività dall’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008; b) un verificatore ambientale che sia stato accreditato o abbia ottenuto l’abilitazione da un organismo di accreditamento o di abilitazione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 che è anche sottoposto a una valutazione orizzontale a norma dell’articolo 31 del suddetto regolamento. I verificatori che intendono operare in paesi terzi devono ottenere un accreditamento specifico o un’abilitazione, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 765/2008, o dal regolamento (CE) n. 1221/2009 e dalla decisione della Commissione 2011/832/UE (6). 7.   Il produttore consente l’accesso al sistema di gestione alle autorità competenti che lo richiedano.
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